La montagna
Articolo 1 Denominazione e sede Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita in Belvedere Marittimo, Via Giovanni Grossi n°36, l’associazione non riconosciuta denominata “Amici della montagna ONLUS” la quale potrà istituire sedi secondarie, per l’esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale. L’associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 ss. C.c., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 2 Oggetto sociale L’associazione no ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l’associazione orienta la propria attività al fine di:
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l’associazione potrà:
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge , ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura; impiega, altresì, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto sociale. Articolo 3 Durata La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto. Articolo 4 Domanda di ammissione Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. Articolo 5 Diritti dei soci Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Articolo 6 Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso. Articolo 7 Organi Gli organi sociali sono:
Articolo 8 Assemblea L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo teleofno, posta, fax o telegramma. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura. Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Articolo 9 Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili su delibera dell’assemblea dei soci da tre a nove, scelti tra i soci maggiorenni che vengono eletti per la prima volta all’atto costituito e successivamente dall’assemblea dei soci, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale e favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea. Articolo 10 Il Presidente Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Articolo 11 Il Vice Presidente Il Vice-presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo 12 Il Segretario Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo 13 Il Collegio dei revisori contabili Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente. Il Collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione. Il Collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Articolo 14 Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Articolo 15 Patrimonio I mezzi finanziari cono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contribuiti di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi. Articolo 16 Sezioni L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Articolo 17 Denominazione di onlus L’Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS. Articolo 18 Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 19 Norma di chiusura Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto in pari data redatto. Letto, approvato a sottoscritto a Belvedere Marittimo, lì 03 dicembre 2003.
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ESTATE 2015 |
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