Articolo 1

Denominazione e sede


Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita in Belvedere Marittimo, Via Giovanni Grossi n°36, l’associazione non riconosciuta denominata “Amici della montagna ONLUS” la quale potrà istituire sedi secondarie, per l’esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

L’associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 ss. C.c., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.


Articolo 2

Oggetto sociale


L’associazione no ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l’associazione orienta la propria attività al fine di:

  • Tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente, con particolare attenzione alle zone montane del territorio su cui l’associazione svolge la propria attività;

  • Promuovere attività sportive dilettantistiche che trovino la loro esplicazione pratica in diretta connessione con la conoscenza, la cura e la tutela del territorio montano;

  • Realizzare un osservatorio per la prevenzione degli incendi boschivi;

  • Promuovere iniziative tese ad educare i giovani alla tutela e salvaguardia dell’ambiente;

  • Istituire corsi di formazione per guide turistiche sul territorio montano.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l’associazione potrà:

  1. Promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente all’importanza della tutela e salvaguardia ambientale, nonché a richiamare l’attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e le forze politiche, affinché vengano applicate e rispettate le leggi che tutelano l’ambiente;

  2. Collaborazione con i predetti organismi per il conseguimento di un risultato migliore;

  3. Realizzare strutture abitative allocate in zone decentrate rispetto alle vie di comunicazione, in funzione di rifugi sia per l’osservatorio per la prevenzione degli incendi, sia quale punto di ritrovo per le attività sportive dilettantistiche, nonché per le escursioni a fini conoscitivi delle componenti floro-faunistiche del comprensorio montano e della conoscenza geo-morfologica del territorio;

  4. Gestire i corsi di formazione professionale e attività integrative scolastiche nei confronti di persone indispensabili per la buona riuscita del programma didattico-formativo reso alla collettività.

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge , ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L’associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura; impiega, altresì, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto sociale.


Articolo 3

Durata


La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.


Articolo 4

Domanda di ammissione


Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.


Articolo 5

Diritti dei soci


Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.


Articolo 6

Decadenza dei soci


I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • Dimissione volontaria;

  • Morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

  • Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso.


Articolo 7

Organi


Gli organi sociali sono:

  • L’assemblea generale dei soci;

  • Il presidente;

  • Il consiglio direttivo;

  • Il collegio dei revisori contabili.


Articolo 8

Assemblea


L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo teleofno, posta, fax o telegramma.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura.

Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.


Articolo 9

Consiglio direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili su delibera dell’assemblea dei soci da tre a nove, scelti tra i soci maggiorenni che vengono eletti per la prima volta all’atto costituito e successivamente dall’assemblea dei soci, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale e favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

  2. Redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all’assemblea;

  3. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

  4. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sotto porre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

  5. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

  6. Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.


Articolo 10

Il Presidente


Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.


Articolo 11

Il Vice Presidente


Il Vice-presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.


Articolo 12

Il Segretario


Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.


Articolo 13

Il Collegio dei revisori contabili


Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il Collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

Il Collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.


Articolo 14

Anno sociale


L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


Articolo 15

Patrimonio


I mezzi finanziari cono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contribuiti di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.


Articolo 16

Sezioni


L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.


Articolo 17

Denominazione di onlus


L’Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS.


Articolo 18

Scioglimento


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 19

Norma di chiusura


Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto in pari data redatto.

Letto, approvato a sottoscritto a Belvedere Marittimo, lì 03 dicembre 2003.


firma

 

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